ore eccedenti l’orario di cattedra

 

Cattedre con orario superiore a quello obbligatorio o con ore prestate in classi collaterali per l’intero anno scolastico

Le ore eccedenti sono retribuite nella misura di 1/18 del trattamento economico fondamentale in godimento a cura della Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro.

L’emolumento è conteggiato anche ai fini del calcolo della tredicesima mensilità in proporzione all’effettiva durata della nomina.

Nei casi di sospensione o riduzione dello stipendio, tale retribuzione va sospesa o ridotta nella stessa misura.

La liquidazione spetta fino al 31 agosto per i docenti con contratto a tempo indeterminato e per i supplenti annuali; fino al 30 giugno per i supplenti temporanei su posto soltanto disponibile.

Ai fini del trattamento di quiescenza (pensione) il compenso, avendo carattere fisso e continuativo per l’intero anno scolastico, viene considerato nella retribuzione fondamentale utile per la determinazione della quota di pensione di cui all’art. 13, lettera a) del D.Lgs n. 503/92.

Riferimenti normativi: