Assenze
senza ritenute per la scuola?
Riportiamo un articolo pubblicato da
Tuttoscuola.com in data 20 novembre
u.s.:
Tuttoscuola.com -
20/11/2008
L'articolo 71 della legge 133/2008 contiene, come č noto, la nuova
disposizione che riduce la retribuzione nei primi dieci giorni di assenza del
personale. Una riduzione che non riguarda lo stipendio vero e proprio
(trattamento fondamentale) ma soltanto l'accessorio.
Nella scuola l'accessorio č costituito dalla Retribuzione
Professionale Docenti (RPD) degli insegnanti e dal Compenso Individuale
Accessorio (CIA) per il personale ATA.
In considerazione del fatto che tali compensi vengono corrisposti
in via continuativa mensilmente per l'intero anno, con la sola esclusione della
tredicesima mensilitā, i sindacati della scuola ritengono che vadano assimilati
al trattamento fondamentale e, pertanto, non assoggettati ad alcuna ritenuta in
caso di assenza, come disposto dall'articolo 71 e ricordato dalla circolare
emanata in proposito dal ministro Brunetta.
Per la scuola non č stata ancora diramata alcuna nota applicativa
di quella circolare della funzione pubblica e dell'articolo 71 della legge 133.
Per provvedervi e rispondere alle numerose attese delle segreterie scolastiche
impegnate nella predisposizione degli stipendi, si č tenuto nei giorni scorsi
un incontro interlocutorio presso il ministero dell'istruzione tra sindacati e
Amministrazione per definire la corretta applicazione della norma sulle
ritenute per assenza.
I sindacati hanno ribadito la loro interpretazione secondo cui RPD
e CIA sono esclusi da qualsiasi ritenuta per assenza. Nel caso in cui venga
data, invece, una applicazione diversa - ha detto lo Snals
- il sindacato si riserva di impugnare la relativa circolare.