Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297: Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (Testo aggiornato al 31 ottobre 2008.)
Art. 440 -
Anno di formazione
1. Durante l'anno di formazione il Ministero
della pubblica istruzione assicura, promuovendo opportune intese a carattere
nazionale con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi e le università, e tramite i provveditorati agli studi, la
realizzazione di specifiche iniziative di formazione.
2. L'anno di formazione ha inizio con l'anno
scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni;
per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni.
3. L'anno di formazione è svolto, anche per i
docenti nominati in relazione a disponibilità risultanti dalle dotazioni
organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di quelle
cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti
all'espletamento delle attività istituzionali, ivi comprese quelle relative
all'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive previste
dall'articolo 455.
4. Ai fini della conferma in ruolo i docenti,
al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione
del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Sulla base
di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il
comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma in
ruolo.
5. Il disposto di cui al comma 4 non si
applica al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati
femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali e dell'Accademia nazionale di danza.
6. Compiuto l'anno di formazione il personale
docente consegue la conferma in ruolo con decreto del provveditore agli studi
tenuto conto del parere del comitato per la valutazione del servizio. Il
provvedimento è definitivo.