Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di
Istruzione e per l’Autonomia Scolastica
Segreteria del Consiglio Nazionale della P.I.
MIURAOODGOS prot.n. 1304
Roma, 12.02.2009
All’On.le Ministro
S E D
E
Oggetto: |
Parere sullo schema di regolamento
concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.
|
Adunanza
del 12 febbraio 2009
IL
CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista |
la nota
prot. n. 13303 del 29 dicembre 2008 ( Dipartimento per
l’Istruzione) con la quale il Ministro ha richiesto il parere del
C.N.P.I. in merito all’argomento in oggetto;
|
Visti |
gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del
16.04.1994;
|
Vista |
la relazione della Commissione
redazionale, appositamente costituita per l’esame istruttorio, ed
incaricata di riferire al Consiglio in ordine all’argomento in oggetto
specificato; |
dopo ampio ed approfondito dibattito:
esprime
il proprio parere nei seguenti termini:
PREAMBOLO
Il CNPI richiama, preliminarmente, alcune
questioni di carattere generale emerse durante l’esame dello Schema di
Regolamento per il quale è stato richiesto formale parere.
Già nell’ordine
del giorno approvato all’unanimità nella seduta
del 17 novembre 2008, il CNPI esprimeva, sulle anticipazioni dei
contenuti di provvedimenti che il Governo intendeva adottare sulla scuola e che
successivamente sono stati recepiti nelle leggi n.
133 e n. 169 del 2008, “
fermo dissenso e viva preoccupazione
sulle scelte operate che, se confermate, comportano … una destrutturazione del
sistema scolastico pubblico ed una
netta riduzione quantitativa e qualitativa dell’offerta formativa”. Il CNPI
chiedeva, altresì, : “ una profonda
revisione dei provvedimenti adottati, a partire da quanto previsto per la scuola
primaria con l’introduzione dell’insegnante unico e l’orario di 24 ore
settimanali”.
Il CNPI, esaminato lo Schema di Regolamento, non
può che confermare questo orientamento integrandolo con le seguenti valutazioni.
1.
Autonomia delle istituzioni scolastiche
A fronte di un percorso che attribuisce alle
istituzioni scolastiche autonome (DPR 275/99) prerogative in ordine alla
flessibilità, alla quota del 20% del curricolo, agli interventi
compensativi e di sostegno alle eccellenze, si prospettano misure
strutturali che limitano fortemente la stessa autonomia. E’previsto, infatti,
l’azzeramento delle compresenze e di fatto di tutte le forme di utilizzo
del personale docente in compiti diversi dall’insegnamento frontale. Una scelta
che nella scuola non solo influisce
pesantemente sulla qualità
dell’offerta formativa ma compromette il ruolo e le competenze progettuali dei
collegi docenti che potevano, sino ad oggi,
contare sull’utilizzo del personale per realizzare nella scuola le
opportunità sopra richiamate.
2.
Armonizzazione dei Piani di studio e delle Indicazioni per il curricolo
La prospettata essenzializzazione-armonizzazione
dei due documenti culturali da consegnare alle istituzioni scolastiche autonome
affinchè, attraverso il POF definiscano ed organizzino le loro scelte, induce il
CNPI ad evidenziare alcune problematicità:
·
il Regolamento
interviene immediatamente, ristrutturandoli,
sui modelli organizzativi senza conoscere i contenuti che dovrebbero
derivare dall’armonizzazione dei Piani di studio e delle Indicazioni per il
curricolo che seguono impostazioni pedagogiche diverse;
·
la fase triennale
di “prima attuazione”, affidata alle scuole a partire dall’anno scolastico
2009-2010, senza una verifica della sperimentazione precedente, relativa alle
Indicazioni per il curricolo, interferisce con le scelte già operate dalle
scuole e con gli esiti delle stesse.
Il CNPI si riserva di esprimere le proprie
valutazioni attraverso il “prescritto parere” sull’Atto di indirizzo che sarà
predisposto; sulle azioni di monitoraggio che verranno affidate all’ANSAS e
all’INVALSI, nonché sul documento di revisione delle Indicazioni da redigere
alla fine del triennio previsto in “prima attuazione”.
3.
Applicazione degli assetti ordinamentali
I cambiamenti strutturali prospettati
sono notevoli e coinvolgono, nella scuola primaria e secondaria di primo
grado, anche le classi successive alla prima, superando quanto disposto dalla
legge.
Non tenendo conto:
·
delle scelte
organizzative e didattiche della scuola,
·
delle scelte già
operate dalle famiglie,
·
della prassi
consolidata di una graduale implementazione di modifiche ordinamentali,
si realizza una completa destrutturazione
dell’organizzazione scolastica in atto.
In coerenza con il lavoro dei Comitati
orizzontali, oltre alle considerazioni espresse in premessa, si riportano di
seguito le osservazioni e i rilievi emersi in quelle sedi.
Comitato
Orizzontale Scuola Materna
Al comma 1 dell’art.2 si delinea l’età di
accesso alla scuola dell’infanzia . Il COSMAT ritiene opportuno anche un
esplicito richiamo alle finalità di questa scuola, ribadendo il concetto che
essa è e deve essere prima scuola, il luogo dove il bambino sviluppa la capacità
di conoscere ed essere riconosciuto dagli altri per ciò che è e che può
divenire. E’ opportuno inoltre evidenziare come l’ambiente educativo debba
essere organizzato in modo che i bambini possano sviluppare non soltanto
competenze più o meno scandite in traguardi, bensì e soprattutto possano
sviluppare una propria e indifferenziata capacità di conoscere, entrando
in relazione piena e ricca
con gli altri e il mondo. Scuola dell’infanzia, dunque, come luogo per crescere
insieme, ricordare, conoscere il mondo, sognare, essere felici; scuola che aiuta
a consolidare la propria identità, un corpo proprio, un intelligere, un sentire,
un immaginare propri.
Al comma 2 il COSMAT
contesta la riproposizione
dell’anticipo anche se riconosce un fattore di vincolo nella normativa primaria.
Tale contestazione nasce in primo
luogo dalla considerazione che non rispetta il diritto dei bambini ad avere
assicurati ambienti educativi “pensati” per la loro età; poi per ragioni di
ordine pedagogico in quanto l’anticipo rischia di incidere negativamente
sull’identità culturale e pedagogica della scuola dell’infanzia italiana,
consolidatamente ritenuta valida ai
vertici mondiali. Al COSMAT, inoltre, non risultano esperienze pregresse e
positive relative all’anticipo, piuttosto si segnala che la gestione
dell’istituto dell’anticipo è stata lasciata alla esclusiva richiesta delle
famiglie provocando così ricadute negative sulla
qualità dell’offerta formativa.
Il COSMAT –anche alla luce degli obiettivi
assegnati a Lisbona agli Stati membri della UE in termini di incremento di
servizi educativi, soprattutto nella fascia 0-3, sottolinea l’importanza
dell’incremento delle “sezioni primavera” (come previsto al comma 3) che possono
rappresentare -laddove non esiste l’asilo-nido- una risposta adeguata ai bisogni
educativi dei bambini di età inferiore ai tre anni e consentire al Paese di
recuperare il terreno perduto sul fronte dei servizi all’infanzia. Per il
funzionamento di tali sezioni è indispensabile però richiamare esplicitamente
gli specifici criteri di funzionamento già declinati nella Direttiva
Direttoriale n° 37 del 10 aprile 2008 emanata da codesto ministero.
Affinché a questa esperienza innovativa
–“sezioni primavera”- che vede interagire più soggetti: Stato, Regioni, Enti
Locali, istituzioni scolastiche statali e non, siano assicurati tutti i supporti
necessari in termini di progettualità dell’innovazione, occorre prevedere che
l’esperienza -sia sul livello amministrativo e di governance
sia sul livello della qualità educativa erogati- venga supportata da
azioni sistematiche di monitoraggio coordinate dal livello centrale .
Al comma 4
il Regolamento in esame prevede che l’istituzione di nuove scuole e di
nuove sezioni avvenga in collaborazione con gli Enti territoriali, assicurando
la coordinata partecipazione delle Scuole statali e delle scuole paritarie al
sistema scolastico nel suo complesso. Il COSMAT ritiene che la promozione di
tavoli territoriali interistituzionali con la presenza della Scuola statale e
non, degli enti locali e delle parti sociali, quali luoghi adatti per il governo
della programmazione locale riferita ai servizi educativi e alla Scuola
dell’infanzia sia assolutamente opportuna per far in modo che tra domanda
dell’utenza e offerta del territorio vi sia chiara sintonia. Una adeguata
programmazione non potrà però prescindere da una puntuale ricognizione
dell’esistente, e al pari dovrà
poter usufruire di risorse certe per una adeguata risposta al fabbisogno ancora
alto dell’utenza. A tal proposito occorre sia esplicitato senza equivoci che
l’obiettivo della generalizzazione della scuola dell’infanzia
resti una priorità inderogabile di primaria responsabilità dello Stato.
Per quanto riguarda l’orario di funzionamento
della scuola dell’infanzia il COSMAT accoglie positivamente che l’orario di
funzionamento resti disciplinato dall’art.104 del D.L. 297/94 e dall’art.3
comma1 del D.L.59/04 e si mantenga così la contitolarità dei docenti almeno nel
modello a 40 ore settimanali. Tale modulo di funzionamento consente azioni
contemporanee di più docenti strategicamente utili, specie nei contesti odierni
che vedono una densa e generalizzata complessità nella vita delle sezioni.
Questa modalità rende possibile una adeguata offerta educativa e l’attuazione di
un modello organizzativo rispondente ai differenziati, diversi e specifici
bisogni educativi dei bambini in questa fascia di età.
Studi recenti, anche a livello europeo, hanno
dimostrato che, per rendere possibile a tutti i bambini la concreta possibilità
di usufruire di qualità educativa come pari opportunità, senza dover sottostare
ai limiti derivanti dai contesti socio-culturali di provenienza, è
indispensabile che vengano definiti criteri di funzionamento e, attraverso
l’investimento sistematico di adeguate risorse, essi diventino esigibili su
tutto il territorio nazionale. Nel nostro paese la definizione di questi criteri
ha spesso un percorso tormentato e non chiaramente definito. Tuttavia, per
assicurare la qualità educativa nella scuola dell’infanzia è imprescindibile il
riferimento a :- un numero di bambini per sezione che non superi le 25 unità; -
una contemporaneità dei docenti assicurata in ogni modello di funzionamento;
- spazi adeguati alle necessità di movimento in sicurezza dei bambini da
tre a sei anni; - un ambiente scolastico reso funzionale all’apprendimento; - il
sostegno alla formazione in servizio.
Il progetto educativo proposto dalla scuola deve
poter tenere conto di questi indicatori e deve altresì poter usufruire delle
indispensabili risorse per la sua concretizzazione. L’organizzazione del tempo
scuola -fondata sul modello a 40
ore settimanali- risulta già il più apprezzato dalle famiglie, ma anche il più
funzionale ad assicurare che il
tempo-scuola possa divenire “giornata educativa”. Per queste ragioni il COSMAT
ritiene che tale modello di funzionamento dovrebbe essere proposto come “modello
privilegiato” perch a più alto rendimento pedagogico-didattico.
Le istanze dei genitori devono essere tenute in
considerazione, ma compete alla scuola elaborare una proposta complessiva che
tenga conto insieme delle risorse messe a disposizione dallo Stato e dal
territorio.
L’affermazione
contenuta nel Regolamento : “Le istituzioni scolastiche organizzano le
attività educative per la scuola
dell’infanzia con l’inserimento dei bambini in sezioni distinte a seconda dei
modelli orario scelti dalle famiglie” pare eccessiva e troppo condizionante il
piano e il modello organizzativo della Scuola.
L’organizzazione scolastica e il progetto
educativo devono restare prerogativa imprescindibile del collegio dei docenti
nella sua capacità di tener conto della realtà, delle intenzioni e del contesto
in cui opera. In tal modo si valorizza la professionalità e la responsabilità
docente, si attua l’autonomia didattica e si risponde alle esigenze del
territorio.
Per quanto concerne il comma 6, la previsione
-specie nelle località più isolate- dell’inserimento di bambini dai due ai tre
anni nella sezione di scuola dell’infanzia, laddove vi è limitata presenza di
bambini di tre-sei anni, vede il COSMAT disponibile purché ciò avvenga in
stretto raccordo con le Autonomie Locali e in spazi progettualmente pensati e
configuranti un servizio educativo dedicato. Sarà importante che il numero
massimo dei bambini di due –tre anni inseriti in queste realtà, non superi le
tre unità e si preveda inequivocabilmente che il numero complessivo di bambini
richiesto in queste situazioni, per mantenere o istituire la sezione, possa
essere non superiore a 12 unità e comunque contenuto entro il massimo delle 20
unità.
Tali
spazi, comunque presidiati dalla scuola dell’infanzia, richiedono
naturalmente, oltre a una adeguata progettazione, un supporto di educatori e di
personale in raccordo con le autonomie locali, in modo da assicurare una elevata
qualità educativa anche in questo tipo di scuole che insistono nelle località a
maggior disagio.
Comitato
Orizzontale Scuola Elementare
Affrontare nel merito il contenuto degli
articoli del Regolamento che si riferiscono alla Scuola primaria presuppone
assumere i parametri che hanno sino ad oggi caratterizzato l’organizzazione del
lavoro e dell’offerta didattica nella scuola primaria:
•
l’autonomia didattica ed organizzativa che ha permesso alle scuole
autonome di proporsi nel territorio e alle famiglie sia in termini di offerta di
tempi scuola che di flessibilità di una proposta sempre più attenta alle
situazioni degli alunni (disabilità, disagio, disturbi dell’apprendimento,
interculturalità, eccellenze);
•
la collegialità del gruppo dei docenti, risorsa di professionalità e di
relazioni interpersonali per un’azione formativa centrata sull’alunno,
sull’attività laboratoriale, sulla programmazione e valutazione collegiale;
•
la contemporaneità quale strumento programmato a sostegno di un’attività
didattica caratterizzata dalla possibilità di personalizzazione e/o
individualizzazione dei percorsi.
È alla luce di tali elementi che si possono
valutare le ricadute sulla scuola reale chiamata ad affrontare una
destrutturazione dei modelli organizzativi e didattici in atto.
L’esame di una proposta di “tempi scuola”, per
di più articolata in quattro opzioni, presuppone la conoscenza dei contenuti che
però dovrebbero derivare dall’applicazione, per un triennio, delle Indicazioni
nazionali allegate al decreto legislativo 59/2004, come aggiornate dalle
Indicazioni per il curricolo allegate al decreto ministeriale 31-7-2007.
Tale situazione espone le scuole al rischio di
difformità interpretative e di una divaricazione dell’offerta formativa sul
territorio.
L’operazione prevista, affidata ad un atto di
indirizzo che individuerà i criteri dell’armonizzazione di assetti pedagogici,
didattici ed organizzativi, sembra non considerare le profonde differenze tra i
due testi.
Il COSE si riserva di esprimere il proprio
parere su tale provvedimento.
Si fa comunque presente che il comma 10
dell’art. 4 del citato Regolamento, già prevede l’emanazione di un decreto
ministeriale, di natura non regolamentare, che individuerà titoli prioritari per
“l’insegnamento della musica e pratica musicale” nella scuola primaria
(introduzione di una nuova disciplina) che devono essere posseduti dai docenti
operanti nell’ambito dell’istituto o di reti di scuole, intervenendo in tal modo
anche nell’organizzazione del servizio.
Riguardo l’art. 4 dello schema di Regolamento si
osserva quanto segue:
1.
Con i dispositivi previsti si “supera il precedente assetto del modulo e
delle compresenze”. Il Regolamento sostituisce, anche nella fase transitoria
nelle classi successive alla prima, il gruppo docente nonostante le leggi
deleganti non prevedano una tale soluzione destrutturando i modelli didattici in
atto. Il comma 6 dell’articolo tace, invece, sui criteri per la determinazione
degli organici per “soddisfare l’orario delle attività didattiche”
per le classi che non funzioneranno secondo il modello del “maestro
unico”.
2.
Con la sostituzione del precedente assetto di fatto si interferisce con
l’autonomia delle istituzioni scolastiche. Infatti il modello della classe
affidata ad un insegnante e funzionante per 24 ore settimanali, che l’art. 4
della Legge 30-10-2008 n. 169 prevedeva come una delle modalità organizzative
solo per le classi prime, offerte alla scelta delle famiglie, diventa, da
subito, “il modello” della scuola pubblica. In tal modo si rendono residuali gli
altri modelli, con eccezione per il tempo pieno. Le opzioni a 27 o 30 ore
settimanali risulteranno fortemente condizionate dall’effettiva disponibilità di
organico nonostante l’attuale
domanda di tempo scuola si attesti per il
93,4% delle classi cosiddette “a modulo” con un orario pari o superiore
alle 30 ore settimanali.
3.
L’affermazione secondo cui le classi successive alla prima “continueranno
a funzionare … secondo i modelli orari in atto” ma “senza compresenze”
compromette sostanzialmente, cambiando le regole e abbandonando una
consolidata prassi di graduale applicazione delle modifiche ordinamentali, la
possibilità degli alunni
interessati di completare il loro percorso di studi sulla base delle scelte
operate in avvio dello stesso, intaccando il principio della continuità.
4.
La soppresssione delle ore di compresenza/contemporaneità è un
peggioramento drastico dell’offerta, della flessibilità organizzativa e induce a
ricercare risorse compensative esterne all’istituzione scolastica non sempre
garantite e che producono ulteriori differenziazioni dell’offerta formativa.
5.
L’organizzazione del tempo pieno come prospettata al comma 7
dell’articolo
Il Regolamento dovrebbe prevedere, per tutte le
classi funzionanti e nella logica della gradualità, criteri per la
determinazione della dotazione organica che tengano conto dell’articolazione
oraria del tempo scuola, proposta alle famiglie nel POF,
anche in base alla disponibilità di servizi (trasporti, mensa), delle
necessità derivanti dal tempo mensa e dall’organizzazione di classi a tempo
pieno.
Alla autonomia organizzativa delle scuole, nel
rispetto delle norme contrattuali, la possibilità di configurare le modalità di
impiego dei docenti che, come recita il DPR 275/1999, richiamato nello schema di
Regolamento, possono essere diversificate anche in base alle diverse scelte
metodologico-didattiche della scuola.
Appare, a dir poco, infelice la formulazione per
cui si renderebbe necessaria una formazione professionale “finalizzata
all’adattamento al nuovo modello organizzativo” (art. 4, c. 11).
La formazione in servizio dei docenti, infatti,
ha da sempre valorizzato l’autonomia professionale, l’esperienza didattica e non
può essere ricondotta a mere logiche adattive.
Si ritiene, infine, necessario che l’articolo 7,
relativamente alle abrogazioni, contenga indicazioni precise e circoscritte al
fine di evitare espressioni troppo generiche ed estensive, foriere di possibile
confusione e contenzioso.
Comitato
Orizzontale per la Scuola media
La scuola secondaria di primo grado, impegnata
fin dalla legge istitutiva ad assicurare la “formazione dell’uomo e del
cittadino” contrastando la dispersione e l’insuccesso scolastico, a compimento
degli “almeno 8 anni” di istruzione
previsti dalla Costituzione italiana, rappresenta, a parere del COSME,
una scelta ordinamentale inedita nel panorama europeo che va mantenuta
nelle sue finalità per garantire a
tutti i preadolescenti gli apprendimenti e le competenze necessarie per
l’esercizio dei diritti di cittadinanza.
Una storia e un’esperienza che avrebbe dovuto
essere attentamente monitorata prima di procedere a una nuova revisione degli
ordinamenti, in presenza di Raccomandazioni importanti del Consiglio e della
Commissione europei, al fine di
garantire competenze culturali di cittadinanza più estese.
Il COSME, dopo le legittime preoccupazioni in
merito alle scelte culturali, che avevano comportato oggettive difficoltà nel
passaggio dai Programmi del ’79 ai Piani di studio personalizzati, aveva
ritenuto importante la fase di innovazione,
aperta da un più esteso obbligo di istruzione (decennale).
Una scelta nel segno della continuità educativa con la scuola primaria e
con il biennio della scuola superiore attraversato da un importante processo di
cambiamento.
In
questa fase, con riferimento alle previsioni dell’art. 5 dello schema di
Regolamento, tornano in evidenza legittime preoccupazioni;
il COSME osserva che si è di fronte a un impoverimento culturale
complessivo dell’offerta formativa, stanti l’impostazione rigida dell’orario di
insegnamento, la riduzione del tempo scuola e conseguentemente dei docenti
impiegati nelle classi a tempo normale e a tempo prolungato.
Non è accettabile un orario settimanale rigido
ridisegnato secondo la logica dei “tagli di organici” senza tener conto di
quanto è nella competenza delle istituzioni scolastiche autonome e di quanto
andrebbe garantito nel percorso di studi previsto da un obbligo di istruzione
ormai decennale.
Nello specifico si fa notare che la previsione
dell’insegnamento di “inglese potenziato” da realizzare con la soppressione
dell’insegnamento della seconda lingua comunitaria impoverisce la qualità della
formazione complessiva degli allievi di questo segmento scolastico ed è in
contrasto con le linee generali di politica scolastica a livello comunitario e
con le impostazioni culturali in materia di insegnamento – apprendimento di più
lingue comunitarie.
Anche sul piano giuridico non pare legittima la
soppressione di fatto di una parte “obbligatoria” del curricolo.
Sia la possibilità di incrementare
l’insegnamento della lingua inglese che della lingua italiana per gli alunni
stranieri, che non trovano il COSME contrario in linea di principio, non possono
che trovare applicazione se non in una previsione di attività aggiuntive, con
specifica dotazione di risorse professionali, che non portino a una riduzione
dell’orario settimanale curricolare obbligatorio per ciascun alunno.
Riguardo al tempo scuola assicurato in via
ordinaria (tempo normale) il COSME ricorda che esso garantiva 30 ore settimanali
(con 11 ore di lettere e 3 ore di educazione tecnica) a cui si aggiungevano due
ore per una seconda lingua comunitaria,
fino a 33 ore con ora opzionale.
Di questo assetto non vi è traccia nello schema
di Regolamento, anzi si ipotizza un orario di 29 ore più 1 di approfondimento in
materie letterarie, prevedendo anche la possibilità dell’inglese potenziato. Il
COSME a riguardo ritiene che le ore di
materie letterarie (9 +1)
debbano essere ricondotte a 10.
Riguardo al tempo prolungato se ne intravede il
superamento, essendo presenti molti vincoli che ne impedirebbero di fatto
l’estensione, la sopravvivenza, di fatto la stessa istituzione.
Dire, infatti, che si autorizzeranno classi a
Tempo Prolungato “nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna
provincia”, indipendentemente, quindi, dalle richieste delle famiglie, “tenendo
conto di esigenze formative globalmente accertate”, in presenza “di servizi e
strutture idonei a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce
orarie pomeridiane”, solo se si potrà “garantire il funzionamento di un corso
intero a Tempo Prolungato” condiziona pesantemente la sopravvivenza di questo
importante modello culturale e organizzativo a disposizione dei ragazzi e delle
loro famiglie. Senza compresenze e contemporaneità si prospetta un’offerta
formativa riduzionista con una evidente unica finalità di risparmio della spesa,
resa più grave dall’indebolimento dell’intero asse culturale che fa riferimento
a arte e immagine, musica, tecnologia, con evidente danno per la dimensione
“operativa”laboratoriale.
Lo schema di Regolamento, inoltre, nel
preannunciare un decreto cui è demandato il compito di definire le classi di
concorso e di abilitazione, prospetta una idea di flessibilità, che in materia
di utilizzo del personale lascia intravedere un ulteriore problema.
A parere del COSME, l’orario settimanale
proposto in 29 ore settimanale + 33 ore annuali da destinare ad attività di
approfondimento di materie letterarie non trova giustificazione, stante anche le
spesso richiamate esigenze di garantire apprendimenti linguistici e nell’area
storico – geografica significativi, un tempo scuola già ridotto per effetto di
quanto disposto in questo ambito con il decreto legislativo 59/04.
L’orario settimanale degli studenti va, a parere
del COSME, ricondotto nel così
detto “tempo normale” almeno alle
30 ore settimanali di curricolo obbligatorio prevedendo la possibilità di
continuare a garantire, oltre le 30 ore,
la seconda lingua comunitaria. Alle scuole autonome, alla comunità
tecnico professionale spetta la responsabilità di adottare le eventuali
articolazioni necessarie, anche in
rapporto al contesto.
Oltre che per il generico riferimento a 33 ore
annuali di approfondimento si rinnovano i dubbi già espressi nel parere sul DM
che avrebbe dovuto avviare la sperimentazione con riferimento all’articolo 1
della legge 169/08, per altro ad oggi non ancora emanato: l’eventualità che si
debbano prevedere nel curricolo obbligatorio un certo numero di ore
per il nuovo insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” evidenzia una
ulteriore riduzione di orario e proprio nell’area storico – geografica ritenuta
unanimemente un’area culturale di particolare rilevanza per l’educazione alla
cittadinanza.
La fase transitoria, già prevista dall’art. 14
c.3 del D.Lgs. 19/02/2004 n. 59, trova in questa fase, se si dovesse procedere
senza tener conto delle evidenti difficoltà connesse a una applicazione tout
court delle norme previste, nuova
linfa (si parla infatti di “prima attuazione” per il prossimo triennio) “al fine
di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento …. e fino alla messa a
regime della scuola secondaria di I grado,
l’assetto organico …. viene confermato secondo i criteri fissati dal
D.P.R. 14/05/1982, n.
D’altra parte lo stesso schema di Regolamento,
all’art. 4, c. 3, afferma che le nuove articolazioni dell’orario scolastico e,
quindi, il nuovo ordinamento “riguardano a regime l’intero percorso della scuola
primaria e, per l’a.s. 2009/10, solo le classi prime …”., previsione prevista
anche negli schemi di Regolamento per la scuola superiore.
Va quindi, in coerenza con quanto affermato in
premessa, esplicitato che il cambiamento dell’attuale assetto ordinamentale
della scuola secondaria di I grado vada applicato con gradualità a partire dalle
sole classi prime.
Si osserva, inoltre, che
Per quanto riguarda le problematiche specifiche
del “tempo prolungato” e del tempo pieno nella scuola secondaria di primo grado,
il COSME ritiene fortemente lesivo
per il diritto allo studio condizionarne il funzionamento a requisiti per la sua
attivazione (durata, servizi e condizioni strutturali/logistiche, rientri
pomeridiani), tutti evidentemente suscettibili di variazione, anche
in rapporto alle caratteristiche del territorio in cui sono allocate le
scuole.
Il monte ore previsto, come si evince dalla
tabella tracciata nell’art. 5 comma 9, va definito in 38 ore medie settimanali,
elevabili a 40 comprensive del tempo dedicato alla mensa. L’opportunità
formativa della mensa andrebbe garantita anche dove esista una richiesta di
tempo normale e di classi di strumento musicale.
Al fine di rendere realmente attuabile il tempo
prolungato è necessario che vi sia un’effettiva disponibilità di risorse umane
per il tempo eventualmente dedicato alla mensa. Ciò può scaturire o da un
incremento di organico o con il mantenimento di posti-orario (cattedre)
inferiori a 18 ore settimanali, garantendo tutte le opportunità formative che
una scuola autonoma mette a disposizione dei propri studenti.
Va, inoltre, mantenuta la salvaguardia dello
stesso numero di autorizzazioni all’attivazione delle classi a tempo prolungato
registrato, a livello nazionale, nell’anno scolastico precedente, così come,
peraltro, previsto per il tempo pieno della scuola primaria.
CONCLUSIONI
Il CNPI critica fortemente la scelta di fondo
sottesa al Regolamento in quanto non coerente con le prerogative delle
istituzioni scolastiche autonome, lese sui principi che regolano l’autonomia
didattica, organizzativa, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo secondo
quanto disposto dal DPR 275/99.
Il CNPI rileva come il Regolamento, nel
prospettare un’ampia offerta di tempi scuola, possa alimentare nelle famiglie
aspettative che, in assenza di congrue e correlate risorse, potranno
difficilmente essere soddisfatte mettendo la scuola nella difficile situazione
di dover riorientare le scelte e riorganizzare l’offerta.
Il CNPI ritiene, infine, che le criticità
evidenziate compongono un quadro formativo che
·
compromette
l’efficacia dell’offerta formativa nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo
di istruzione,
·
lede la dignità
dell’istituzione scolastica pubblica,
·
non garantisce
pari opportunità di offerta e di scelta sull’intero territorio nazionale.
IL SEGRETARIO
IL VICE PRESIDENTE
Maria Rosario Cocca
Mario Guglietti