Corte
Costituzionale Sentenza 19/2009
Giudizio:
Presidente FLICK - Redattore SAULLE
Udienza
Pubblica del 02/12/2008 Decisione del 26/01/2009
Deposito del
30/01/2009 Pubblicazione in G. U. …………….
Norme
impugnate: Art. 42, c. 5°, del decreto legislativo 26/03/2001, n. 151.
Atti decisi:
ord. 244/2008
ANNO 2009
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
… omissis
…
ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge
8 marzo 2000, n. 53), promosso con ordinanza del 26 marzo 2008 dal Tribunale di
Tivoli nel procedimento civile vertente tra C.F. e l'Istituto superiore «Zambeccari»,
iscritta al n. 244 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2008.
Visto
l'atto di
costituzione di C.F.;
udito
nell'udienza pubblica del 2 dicembre 2008 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;
udito
l'avvocato Giampaolo Ruggiero per C.F.
Ritenuto in
fatto
1. – Con ordinanza del
26 marzo 2008, il Tribunale di Tivoli, sezione lavoro, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge
8 marzo 2000, n. 53), per violazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.
Ad avviso del
Tribunale rimettente, la norma contrasterebbe con i citati parametri
costituzionali «nella parte in cui esclude dal novero dei soggetti legittimati a
fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri
soggetti idonei a prendersi cura della persona affetta» da disabilità grave.
1.1. – Nell'ordinanza
di rimessione si precisa che il giudizio principale ha ad oggetto il ricorso
proposto ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile avverso il
provvedimento con il quale un Istituto statale di istruzione superiore aveva
respinto l'istanza avanzata da un proprio dipendente – inquadrato come
collaboratore scolastico a tempo indeterminato – finalizzata ad ottenere il
riconoscimento del diritto al congedo straordinario retribuito per poter
assistere la madre in situazione di disabilità grave, certificata ai sensi
dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in
quanto unico soggetto convivente.
Il rigetto
dell'istanza da parte dell'Amministrazione, afferma il rimettente, è stato
motivato in ragione della mancata menzione espressa, nella disposizione
censurata, del figlio del genitore disabile tra i soggetti legittimati alla
fruizione del congedo straordinario retribuito.
2. – In punto di non
manifesta infondatezza, il Tribunale rimettente osserva che questa Corte, con le
sentenze n. 233 del 2005 e n. 158 del 2007, ha esteso il beneficio in esame; con
la prima pronuncia, ai fratelli o alle sorelle conviventi nell'ipotesi in cui i
genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio in
situazione di disabilità grave perché totalmente inabili; con la seconda
pronuncia, al coniuge convivente del disabile.
In particolare, ad
avviso del giudice a quo, rileverebbe
nel caso di specie l'affermazione di questa Corte secondo la quale la «ratio
legis della disposizione normativa
in esame consiste nel favorire l'assistenza al soggetto con handicap
grave mediante la previsione del diritto ad un congedo straordinario −
rimunerato in misura corrispondente all'ultima retribuzione e coperto da
contribuzione figurativa − che, all'evidente fine di assicurare continuità nelle
cure e nell'assistenza ed evitare vuoti
pregiudizievoli alla salute
psicofisica del soggetto diversamente abile, è riconosciuto non solo in capo
alla lavoratrice madre o in alternativa al lavoratore padre ma anche, dopo la
loro scomparsa, a favore di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi»
(sentenza n. 233 del 2005). Il rimettente sottolinea, altresì, che,
sempre secondo questa Corte, «l'interesse primario cui è preposta la
norma in questione – ancorché sistematicamente collocata nell'ambito di un corpo
normativo in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità – è quello
di assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza del
disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall'età e
dalla condizione di figlio dell'assistito»
(sentenza n. 158 del 2007).
3. – Alla luce di tali
premesse, secondo il Tribunale di Tivoli, l'esclusione del figlio del disabile
dal novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo retribuito previsto
dall'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, in mancanza di altre persone
idonee ad occuparsi dello stesso, contrasterebbe in primo luogo con l'art. 3
della Costituzione, posto che lo «status
di figlio è fonte dell'obbligo alimentare previsto dall'art. 433 del codice
civile, nell'ambito del quale il figlio medesimo è collocato in via prioritaria
rispetto allo stesso genitore dell'avente diritto»; di conseguenza, il mancato
riconoscimento del relativo diritto nei confronti del figlio convivente,
rispetto a quanto previsto per i genitori, il coniuge ed i fratelli conviventi,
determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento del figlio rispetto
agli altri congiunti del disabile.
In secondo luogo,
sempre ad avviso del giudice a quo,
detta esclusione violerebbe anche l'art. 2 Cost., «che richiede il rispetto dei
doveri inderogabili di solidarietà e la conseguente predisposizione di misure
che consentano l'esercizio dei medesimi», nonché l'art. 32 Cost., poiché il
diritto alla salute non verrebbe sufficientemente tutelato a causa della mancata
garanzia ad un «soggetto lavoratore, avente lo status di unico convivente
con persona affetta da stabile disabilità», della «predisposizione di idonee
misure finalizzate alla prestazione della necessaria assistenza».
4. – In punto di
rilevanza, infine, il Tribunale di Tivoli osserva che «la pretesa azionata dal
ricorrente non può che essere esaminata in riferimento» alla disposizione
censurata, risultando altresì dagli atti di causa che «l'istante è l'unico
soggetto convivente con la madre […] riconosciuta affetta da handicap grave, ai
sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, dalla competente commissione
della AUSL locale» e che il rigetto da parte della autorità scolastica
dell'istanza di concessione del congedo straordinario avanzata dal ricorrente è
motivata unicamente dalla mancata inclusione, nel novero dei soggetti
legittimati, del figlio del disabile.
5. – Con memoria
depositata in data 17 luglio 2008, si è costituito in giudizio il ricorrente nel
giudizio a quo, chiedendo che la
questione di legittimità costituzionale sia accolta.
La parte privata, dopo
aver ribadito la ricostruzione dei fatti e le argomentazioni svolte dal giudice
rimettente, deduce in particolare che la disparità di trattamento determinata
dall'esclusione del figlio di un disabile dai soggetti legittimati a poter
usufruire del congedo straordinario retribuito riserverebbe «irragionevolmente
una minor tutela sia al nucleo familiare del disabile […], rispetto a quella
riservata alla sua famiglia di origine, sia al diritto alla salute dello stesso,
la cui realizzazione è assicurata anche attraverso il sostegno economico della
famiglia che lo assiste».
Considerato in
diritto
1. – Il Tribunale di
Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n.
53), «nella parte in cui esclude dal novero dei soggetti legittimati a fruire
del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti
idonei a prendersi cura della persona affetta» da disabilità grave, per
contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.
Ad avviso del giudice
rimettente, infatti, la norma censurata, riconoscendo il diritto al congedo
straordinario retribuito esclusivamente ai genitori della persona in situazione
di disabilità grave, o, in alternativa, in caso di loro scomparsa o
impossibilità (dopo la sentenza n. 233 del 2005 di questa Corte), ai fratelli e
sorelle con essa conviventi, nonché (dopo la successiva sentenza n. 158 del
2007) al coniuge convivente del disabile, si porrebbe in contrasto con l'art. 3,
primo comma, Cost., determinando un ingiustificato trattamento deteriore di un
soggetto, il figlio convivente, tenuto ai medesimi obblighi di assistenza morale
e materiale nei confronti del disabile.
La norma in questione,
al contempo, contrasterebbe con l'art. 2 Cost., il quale, imponendo il rispetto
dei doveri inderogabili di solidarietà, richiederebbe la predisposizione di
misure idonee a consentirne l'adempimento, nonché con l'art. 32 Cost., in quanto
la garanzia del diritto alla salute, ivi prevista, risulterebbe vanificata dalla
mancata previsione del diritto al congedo straordinario a favore dell'unico
soggetto convivente con la persona affetta da stabile disabilità e bisognosa
della necessaria assistenza.
2. – La questione è
fondata.
2.1. – Questa Corte ha
operato un primo vaglio della norma censurata relativa all'istituto del congedo
straordinario, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5,
del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non prevedeva il diritto di uno
dei fratelli o delle sorelle conviventi con un disabile grave a fruire del
congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori fossero impossibilitati a
provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili
(sentenza n. 233 del 2005).
In quell'occasione la
Corte ha sottolineato che il congedo straordinario retribuito si iscrive negli
interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie che si fanno carico
dell'assistenza della persona diversamente abile, evidenziando altresì il
rapporto di stretta e diretta correlazione di detto istituto con le finalità
perseguite dalla legge n. 104 del 1992, ed in particolare con quelle di tutela
della salute psico-fisica della persona handicappata e di promozione della sua
integrazione nella famiglia.
2.2. – Questa Corte ha
poi dichiarato l'illegittimità costituzionale della medesima disposizione, nella
parte in cui non includeva nel novero dei soggetti beneficiari, ed in via
prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma,
il coniuge convivente della persona in situazione di disabilità grave
(sentenza n. 158 del 2007).
Con tale pronuncia si
è posta in evidenza la ratio
dell'istituto del congedo straordinario retribuito, alla luce dei suoi
presupposti e delle vicende normative che lo hanno caratterizzato, rilevandosi
che «sin dal momento della sua introduzione, […] l'istituto in questione mirava
a tutelare una situazione di assistenza della persona con
handicap grave già in atto, pur
limitando l'ambito di operatività del beneficio ai componenti (genitori e, in
caso di loro scomparsa, fratelli) della sola famiglia di origine del disabile».
Conseguentemente, si è affermato che «l'interesse primario cui è preposta la
norma in questione – ancorché sistematicamente collocata nell'ambito di un corpo
normativo in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità – è quello
di assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza del
disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall'età e
dalla condizione di figlio dell'assistito».
Sulla base di tali
premesse, questa Corte ha ritenuto che il trattamento riservato dalla norma
censurata al lavoratore coniugato con un disabile, che versi in situazione di
gravità e con questo convivente, ometteva di considerare le situazioni di
compromissione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali, tali da «rendere
necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella
sfera individuale o in quella di relazione» – secondo quanto previsto dall'art.
3 della legge n. 104 del 1992 – che si fossero realizzate in dipendenza di
eventi successivi alla nascita ovvero in esito a malattie di natura progressiva.
In tal modo la stessa norma avrebbe comportato un inammissibile impedimento
all'effettività dell'assistenza ed integrazione del disabile stesso nell'ambito
di un nucleo familiare in cui ricorrono le medesime esigenze che l'istituto in
questione è deputato a soddisfare, in violazione degli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost.
2.3. – I principi
appena richiamati sono applicabili anche all'ipotesi oggetto del presente
giudizio.
La disposizione
censurata, omettendo di prevedere tra i beneficiari del congedo straordinario
retribuito il figlio convivente, anche qualora questi sia l'unico soggetto in
grado di provvedere all'assistenza della persona affetta da
handicap grave, viola gli artt. 2, 3
e 32 Cost., ponendosi in contrasto con la
ratio dell'istituto. Questa, infatti, come sopra evidenziato, consiste
essenzialmente nel favorire l'assistenza al disabile grave in ambito familiare e
nell'assicurare continuità nelle cure e nell'assistenza, al fine di evitare
lacune nella tutela della salute psico-fisica dello stesso, e ciò a prescindere
dall'età e dalla condizione di figlio di quest'ultimo.
Inoltre, la suddetta
omissione determina un trattamento deteriore dell'unico figlio convivente del
disabile – allorché sia anche il solo soggetto in grado di assisterlo – rispetto
agli altri componenti del nucleo familiare di quest'ultimo espressamente
contemplati dalla disposizione oggetto di censura; trattamento deteriore che,
diversificando situazioni omogenee, quanto agli obblighi inderogabili di
solidarietà derivanti dal legame familiare, risulta privo di ogni ragionevole
giustificazione.
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge
8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti
legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza
di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di
disabilità grave.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio
2009.
F.to:
Giovanni Maria
FLICK, Presidente
Maria Rita
SAULLE, Redattore
Giuseppe DI
PAOLA, Cancelliere
Depositata in
Cancelleria il 30 gennaio 2009.
Il Direttore
della Cancelleria F.to: DI PAOLA