Circolare n. 10
MIURA00DGOS prot. n. 636 /R.U.U
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per
l’autonomia scolastica
- Ufficio VI -
Roma, 23 gennaio 2009
Oggetto:
Valutazione degli apprendimenti e del comportamento.
La legge di conversione 30 ottobre 2008, n.
Questo Ministero ha già elaborato uno schema di tale regolamento e lo ha
sottoposto al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, che nella seduta
plenaria del 17 dicembre scorso, ha espresso parere favorevole con osservazioni.
Al momento, è in corso la stesura del testo definitivo.
In attesa del riordino del secondo ciclo di istruzione, che troverà attuazione
dal 1.9.2010, ai sensi del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, il regolamento
riguarda, per ora, solo la disciplina della valutazione relativa al primo ciclo
di istruzione. Nelle more dell’iter di approvazione del regolamento, si ritiene
opportuno fornire alle scuole elementi essenziali di informazione, con
particolare riferimento alla valutazione intermedia di imminente scadenza, a
conferma ed integrazione di quanto già contenuto nella C.M. n. 100 dell’ 11
dicembre 2008.
Si sottolinea, innanzitutto, che criteri essenziali per una valutazione di
qualità sono:
In tale ottica è indispensabile che i citati criteri facciano da riferimento
per:
In particolare, l’azione dell’Invalsi è tesa a rendere comparabili le
valutazioni scolastiche con i livelli di apprendimento attesi a livello
nazionale in organico raccordo con i piani di studio.
Come è noto, la citata legge di conversione n. 169/2008 ha introdotto modifiche
alla valutazione del comportamento e a quella degli apprendimenti, prevedendo
che le relative espressioni valutative siano riportate con voti numerici
espressi in decimi.
Per gli studenti delle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado è
prevista la valutazione del comportamento con voto in decimi (art. 2); per gli
alunni della scuola primaria é confermata, sulla base della normativa vigente,
la valutazione del comportamento con giudizio (sintetico o analitico secondo
l’autonoma scelta delle scuole).
L’articolo 3 introduce nelle scuole del primo ciclo l’espressione della
valutazione degli apprendimenti degli alunni con voto in decimi, in sostituzione
dei giudizi precedentemente previsti. Tale modifica, riferita agli esiti
intermedi e finali, mira a rendere più chiara e trasparente la valutazione; è
anche un’opportunità per valorizzare la valutazione in funzione del
miglioramento dei livelli di apprendimento.
Per quanto attiene alla competenza delle scuole circa le nuove forme di
valutazione, lo schema di regolamento evidenzia come, in ragione dell’autonomia
scolastica, appartiene alle scuole e ai docenti la scelta delle modalità per la
valutazione in itinere e per la predisposizione del documento di valutazione.
Resta fermo, naturalmente, l’obbligo di rispettare tre elementi fondamentali
derivanti dalle norme generali del sistema di istruzione nazionale:
Valutazione degli apprendimenti
In sede di valutazione intermedia e finale nella scuola primaria la votazione
relativa alle discipline, espressa in decimi, viene accompagnata da una
illustrazione relativa al livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.
Sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di I grado, i docenti
possono comunque autonomamente prevedere che i voti in decimi siano accompagnati
anche da giudizi sintetici o analitici. Possono altresì fare riferimento ad
eventuali indicatori di apprendimento.
Per l’eventuale non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato del I
ciclo, la decisione è assunta a maggioranza dal consiglio di classe. Per la
scuola primaria tale determinazione è assunta dai docenti della classe in sede
di scrutinio con votazione unanime e per casi eccezionali e motivati.
Per l’insegnamento della religione cattolica continuano ad applicarsi le
specifiche norme vigenti in materia.
Per quanto riguarda la valutazione dell’insegnamento dell’educazione fisica si
conferma, nella prospettiva di una specifica modifica regolamentare, che tale
disciplina, come da prassi diffusa, concorre alla determinazione della media dei
voti.
Valutazione del comportamento
Per la valutazione del comportamento degli studenti della scuola secondaria di I
e II grado il decreto ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5, definisce i criteri
per l’espressione del voto in decimi.
Nella scuola secondaria il voto di comportamento, definito dal consiglio di
classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente, in quanto
determina, autonomamente, la non ammissione alla classe successiva o all’esame
di Stato nel caso sia inferiore a sei decimi, indipendentemente dalla votazione
conseguita nelle singole discipline di studio.
Il voto in decimi
Per quanto attiene all’espressione del voto in decimi, esso rappresenta una
sostanziale novità solo per i docenti di scuola primaria e secondaria di I
grado. Il suo uso nella pratica quotidiana di attività didattica è rimesso
discrezionalmente ai docenti della classe, in ragione degli elementi che
attengono ai processi formativi degli alunni secondo il loro percorso
personalizzato.
Per quanto riguarda, infine, la certificazione finale delle competenze e i
criteri per lo svolgimento degli esami di Stato del I ciclo, così come per le
informazioni necessarie ai fini della conclusione dell’anno scolastico, si
rinvia a successiva comunicazione, a seguito anche della approvazione definitiva
del citato regolamento sulla valutazione.
Il Direttore Generale
(Mario G. Dutto)