BASTA PENSIONI INPDAP DA  2 € MENSILI PER EFFETTO CONGUAGLIO A DEBITO  MOD.730/2009

 

L’INPDAP con circolare n.16 del 28/07/2009  ha deciso di adottare un “modus operandi” il più vicino possibile alle esigenze dell’utenza e, quindi, di arrecare il minor disagio possibile a quei contribuenti che si trovano nella condizione di dover assolvere ad un considerevole versamento d’imposta a seguito della presentazione del Modello 730/2009.

 

Pertanto,  per il conguaglio fiscale 2008, l’INPDAP procederà come segue:

 

1) a chi ha una pensione mensile minore di euro 1.150, si applica la ritenuta di 1/5 fino alla rata di dicembre (esclusa la 13ma);

 

2) a chi ha una pensione mensile maggiore di euro 1.150, si rateizza l’importo a debito in misura pari alla rimanenza di pensione dopo aver salvaguardato l’importo mensile di euro 916,40 (in questo caso può essere utilizzato anche l’importo della 13ma eccedente i 916,40 euro) .

 

Sulle rate disposte dall’Istituto sarà applicato, come previsto dalla norma, l’interesse mensile dello 0,50%;

 

Ove il debito non venga estinto entro il mese di dicembre 2009, l’Istituto comunicherà agli interessati l’importo residuale che dovrà essere versato direttamente dall’interessato all’Agenzia delle Entrate, tramite un Istituto di Credito o un Ufficio Postale, entro il 15 gennaio 2010.

 

Ogni pensionato interessato al versamento residuale riceverà dalla sede centrale la relativa

comunicazione, con annesso F24 pre-compilato con gli elementi necessari al versamento,

entro il 15 dicembre 2009.

 

Se il pensionato non vuole la rateizzazione e desidera estinguere il suo debito in unica soluzione dovrà richiederlo presentando apposita domanda alla sede provinciale/territoriale di riferimento la quale dovrà immediatamente trattare l’istanza utilizzando l’apposito applicativo che verrà messo a tal fine a disposizione dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi. In tale caso verrà ripristinato il recupero in unica soluzione, detraendo la quota già trattenuta con la rata di agosto.

 

Le modalità di rateizzazione sopra indicate non saranno applicate per i debiti compresi entro

i 259 euro (trattenuta in un’unica soluzione nella pensione di agosto) e per chi ha già scelto in

sede di dichiarazione la rateizzazione per il recupero del debito fiscale da 730. In questo caso

la rateizzazione stessa avverrà secondo le indicazioni contenute nel Modello presentato dal

pensionato, senza alcuna variazione.

 

Agli interessati sarà inviata apposita lettera esplicativa unitamente al cedolino di agosto, nella quale è specificato che, in mancanza di una espressa domanda di revoca della rateizzazione, la rateizzazione stessa si intende accettata con tutti i conseguenti obblighi fiscali.